CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE, dispone a protezione del
consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett.a d.lgs.
111/95)
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico /ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 111/95), che è il documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo garanzia di cui all’art. 18
delle presenti Condizioni generali di contratto;
La nozione di “pacchetto Turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte;
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni
– in quanto applicabili- della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 24/4/1970, nonché dal sopraccitato Decreto
Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con il
versamento , da parte del contraente, di un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
4) PAGAMENTI:
Al momento della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un acconto pari
al 25% del prezzo del pacchetto turistico, il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima della partenza. Il
mancato pagamento delle somme nei termini indicati, costituisce clausola risolutiva espressa, tale da
determinare, da parte dall’Agenzia C.M. Viaggi la risoluzione del contratto e l’applicazione delle penali
sottoelencate e come riportato alla voce “recesso del consumatore” – comma B.
5) PREZZO:
Il prezzo del pacchetto turistico è riportato nel catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costo di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti o negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetari del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE:
Il consumatore può recedere il contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente articolo 5 in misura eccedente il 10%. - Modifica in modo
significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra , il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo di pari valore, disponibile in tale data oppure di valore inferiore
e in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo.
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta . Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
b) Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti
commi del presente articolo, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento
dell’acconto previsto all’art.3, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di
partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo
dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello d’inizio del viaggio):
PER TUTTI I VIAGGI E SOGGIORNI
- Recesso da 59 a 30 gg. 10% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 29 a 15 gg. 30% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 14 a 9 gg. 50% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 8 a 4 gg. 75% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 3 a 0 gg. 100% di penalità della quota di partecipazione
N.B. Le medesime penalità saranno applicate anche a coloro che non potessero effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA:
L’organizzatore può annullare il contratto di viaggio, senza l’obbligo che quello della restituzione delle somme
versate, quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma/pacchetto turistico non sia
raggiunto e sempre che sia portato a conoscenza del partecipante entro 15 giorni prima della partenza del
viaggio. Nell’ipotesi in cui , prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire uno
o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti di cui sopra previsti anche per cause di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA:
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
9) PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE:
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto su eventuali particolari esigenze al momento della prenotazione.
L’organizzatore si riserva di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità
dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L’organizzatore farà pervenire quanto prima al viaggiatore
una comunicazione relativa ad eventuali costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse
siano realizzabili.
10) SOSTITUZIONI:
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex. art. 10 D.lgs. 111/95) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera b) del precedente articolo 6.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine precedentemente indicato. L’organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore dei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA:
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione o conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ:
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO:
Il risarcimento dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: o precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal
per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e
per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
5) OBBLIGO DI ASSISTENZA:
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE:
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro presso le località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO:
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA:
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia
cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire una disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. lgs. N. 111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9;
art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
C) FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente il foro di MACERATA (MC).
SCHEDA TECNICA: Auto. Reg. N.° 13795 Organizzazione Tec. C.M. Viaggi – Macerata L’Agenzia è assicurata con polizza RTC C.C.V. con l’UNIPOL polizza N.° 767/65/26583767
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